Comune di Cetara>>Portale Trasparenza - Gestione dei Rifiuti Urbani>>11. Informazioni per eventuali riduzioni

Eventuali riduzioni

Criteri per le riduzioni


Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;

b. all’occupazione di fabbricati rurali ad uso abitativo.

 

Criteri per le agevolazioni

 

Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:

a. alla distanza dal più vicino punto di raccolta, quando questa è superiore a metri 300.

b. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

 

Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni

 

Le esenzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:

a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;

b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.

 

Casi di riduzione ed agevolazione

 

1. La sola parte variabile della tariffa è ridotta nei casi e nelle misure sotto indicate:

a. riduzione del 30% della relativa tariffa per le utenze domestiche che risiedono all'estero e iscritte all’AIRE;

b. del 30% per cento per abitazioni adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

c. del 30% per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo;

d. del 20% della tariffa per i possessori di compostiera;

e. del 15% per i cittadini che versano in condizioni di disagio economico;

 

2. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentare al Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall’anno in cui viene presentata la richiesta.

 

3. Le riduzione di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono cumulabili con le riduzioni già previste alle lettere precedenti del medesimo comma.

 

Casi di esenzione

 

1. Ai sensi dell’art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, vengono introdotte le seguenti esenzioni:

a. esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati;

b. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;

 

2. L’elenco di tutti coloro che otterranno tale esenzione verrà pubblicato ed affisso all'albo pretorio del Comune.

 

3. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza corredata da idonea documentazione. L’esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell’istanza . Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire ulteriori accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.

 

4. L'agevolazione, una volta concessa compete anche per gli anni successivi, purchè se ne richieda annualmente la conferma per consentire la verifica della persistenza delle condizioni richieste. Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dall’anno successivo a quello in cui sono venute a meno le suddette condizioni.

 

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